Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Rapporto di colleganza – Art. 22 c.d.f. – Contenuto – Fattispecie – Collega associato nella difesa – Iniziativa autonoma ai fini della riscossione della parcella – Illecito deontologico.

Allorquando, in sede di scrutinio del rapporto di colleganza professionale, si tratti di applicare una norma dal contenuto necessariamente ampio quale l’art. 22 c.d.f., il fatto deve essere valutato in tutti i suoi aspetti e sfaccettature, senza limitarsi al mero dato formalistico documentale, posto che un comportamento pur teoricamente ineccepibile dal mero esame documentale può prestarsi a censura quando denoti nella sostanza (per le modalità con cui è avvenuto, le circostanze che lo hanno accompagnato, gli atteggiamenti concretamente tenuti dalle parti) profili non conformi alla correttezza e alla lealtà, i quali, peraltro, non possono per loro stessa natura esser valutati in via meramente astratta e formale.
L’art. 22 c.d.f. pone una regola di carattere generale, indicando poi specifiche norme comportamentali destinate a regolare, in modo non tassativo ed esaustivo, casi singoli e assolutamente comuni. Il fatto che il comportamento tenuto dall’incolpato non rientri in uno dei tre canoni esemplificativi contenuti nella seconda parte dell’art. 22 non preclude pertanto la valutazione di disvalore del comportamento medesimo per violazione della generale norma che gli impone di ispirarsi a correttezza e lealtà nei rapporti con i colleghi.
Viola l’art. 22. c.d.f. l’avvocato che, associato ad altro collega nello svolgimento dell’incarico professionale, agisca in via del tutto autonoma al fine di riscuotere integralmente le competenze relative alla propria notula, pur nella consapevolezza che talune di tali attività possano interferire o sovrapporsi o duplicarsi con quelle svolte dal codifensore e senza curarsi delle maggiori difficoltà che un tale comportamento possa procurare all’attività di riscossione delle competenze del collega di studio, né può costituire di per sé causa di esclusione di responsabilità la circostanza che un siffatto contegno corrisponde al proprio diritto di veder remunerata la propria attività professionale. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Sassari, 26 giugno 2008).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. BULGARELLI), sentenza del 31 dicembre 2009, n. 265

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 265 del 31 Dicembre 2009 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Sassari, delibera del 26 Giugno 2008
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment