Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di correttezza e probità a cui ciascun professionista è tenuto, l’avvocato che ometta di svolgere gli incarichi ricevuti fornendo false informazioni ai clienti sullo stato delle pratiche, non dia informazioni e rendiconto al collega dominus, ometta di restituire gli atti di causa e i documenti e non dia chiarimenti al C.d.O. sul suo comportamento. (Nella specie, in considerazione del grave stato di salute del professionista al tempo del compimento dei fatti e anche in considerazione della unificazione, sotto il vincolo della continuazione, dei due provvedimenti con i quali il C.d.O. aveva inflitto al ricorrente le sanzioni della sospensione per mesi tre e mesi due, è stata inflitta l’unica sanzione della sospensione per mesi tre). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisioni C.d.O. di Torino,16 gennaio 1997 e 21 aprile 1997)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. EQUIZZI), sentenza del 14 luglio 2003, n. 221
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 221 del 14 Luglio 2003 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 21 Aprile 1997 (sospensione)
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