Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che ometta di provvedere al pagamento delle prestazioni procuratorie affidate al collega, svolga con negligenza il mandato ricevuto e dia false informazioni al cliente sull’attività svolta. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Prato, 4 ottobre 1994)
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 100 del 17 Luglio 2002 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Prato, delibera del 04 Ottobre 1994 (censura)
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