Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che alla controparte esprima giudizi screditanti verso il collega e usi espressioni minacciose verso la controparte e il collega stesso. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Terni, 21 settembre 2001).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 297 del 24 Ottobre 2003 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Terni, delibera del 21 Settembre 2001 (censura)
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