Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Rapporti con la controparte – Espressioni sconvenienti ed offensive – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che in scritti difensivi usi espressioni sconvenienti ed offensive nei confronti della controparte e del suo difensore. (Nella specie in considerazione della non intenzionalità ad offendere, la sanzione della censura è stata sostituita dalla più lieve sanzione dell’avvertimento). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Latina, 15 ottobre 2002)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. ORSONI), sentenza del 4 febbraio 2004, n. 18

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 18 del 04 Febbraio 2004 (accoglie) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Latina, delibera del 15 Ottobre 2002 (censura)
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment