Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Rapporti con la controparte – espressioni sconvenienti ed offensive – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che, in scritti difensivi, usi espressioni sconvenienti ed offensive verso il collega di controparte. Infatti le espressioni sconvenienti ed offensive, non si addicono al professionista forense e sono disciplinarmente rilevanti anche quando sono la reazione ad un eventuale fatto illecito altrui, e l’eventuale provocazione non può costituire un esimente sul piano disciplinare, né giustificare e rendere neutra una reazione che travalichi i limiti della correttezza. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento al professionista che aveva scritto verso il collega “di essere mosso nella difesa dei clienti da interessi non professionali”, “..di aver carpito con violenza alla propria cliente…suggestionandola con atteggiamenti minacciosi”). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Genova, 9 luglio 1998).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. SGROMO), sentenza del 14 luglio 2003, n. 216

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 216 del 14 Luglio 2003 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Genova, delibera del 09 Luglio 1998 (avvertimento)
abc, Giurisprudenza CNF

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