Pone in essere un comportamento deontologicamente corretto l’avvocato che accompagni un suo cliente, in una causa di separazione personale, nel domicilio coniugale per assistere alle operazioni di trasloco senza avvertire di tale accompagnamento il collega di controparte, ove dalle prove acquisite non emerga alcuna volontà di sorprendere la parte avversaria bensì l’intento di svolgere nel miglior modo l’incarico defensionale. (Nella specie è stata revocata la sanzione della censura). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catania, 3 giugno 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. ZURLO), sentenza del 3 ottobre 2001, n. 180
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 180 del 03 Ottobre 2001 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: COA Catania, delibera del 03 Giugno 1997 (censura)
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