Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che, per conto della propria cliente, invii una raccomandata direttamente alla controparte omettendo di darne comunicazione al collega avversario. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura nei confronti dell’avvocato che aveva mandato direttamente alla controparte una raccomandata in cui comunicava che la propria assistita aveva presentato contro la stessa una denuncia querele e chiedendo quindi se era consapevole della situazione giudiziaria creatasi fra le parti). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Prato, 1° dicembre 1999).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 214 del 30 Settembre 2004 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Prato, delibera del 01 Dicembre 1999 (censura)
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