Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che contatti direttamente la controparte, usi ripetutamente espressioni sconvenienti ed offensive nei confronti dei colleghi avversari e altresì non adempia al pagamento delle prestazioni procuratorie affidate al collega. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi tre). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Padova, 4 giugno 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. GALATI), sentenza del 23 maggio 2002, n. 65
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 65 del 23 Maggio 2002 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Padova, delibera del 04 Giugno 1999 (sospensione)
0 Comment