Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato domiciliatario che ometta di dare informazioni al dominus di causa. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vasto, 8 aprile 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. GRIMALDI), sentenza del 1 ottobre 2003, n. 276
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 276 del 01 Ottobre 2003 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Vasto, delibera del 08 Aprile 2000 (censura)
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