L’esercizio, da parte del Consiglio dell’Ordine, del potere-dovere di procedere periodicamente alla revisione dell’Albo ed alle occorrenti variazioni ex art. 16 r.d.l. m. 1578/1933, al fine di accertare nei singoli professionisti l’eventuale perdita dei requisiti personali o la sussistenza di situazioni incompatibili con l’iscrizione, comprende anche il potere di interpello dell’iscritto, il quale ben può trovare estrinsecazione attraverso un questionario, sia pure nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. Integra pertanto un illecito disciplinare la condotta del professionista che non risponda all’invito del C.d.O., in sede di revisione periodica dell’Albo, di fornire le informazioni richieste tramite questionario, conformemente alla costante giurisprudenza del C.N.F. secondo cui, in esplicazione del generale principio enunciato dall’art. 24 c.d.f., deve ritenersi riprovevole sul piano disciplinare il contegno dell’avvocato che si sottragga ai doveri di collaborazione col proprio C.d.O., omettendo la comunicazione di inesistenza di motivi di incompatibilità richiestagli nell’ambito dei compiti di revisione dell’Albo ad esso riservati. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Venezia, 11 maggio 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BAFFA), sentenza del 22 ottobre 2010, n. 107
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 107 del 22 Ottobre 2010 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 11 Maggio 2007
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