Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Rapporti con i terzi – Rapporti con i testimoni – Espressioni offensive e accuse verso il collega – Contatti con i testimoni – Proposizione di azioni senza mandato – Rifiuto di pagamento – Accanimento giudiziale – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che usi espressioni offensive e accusi falsamente il collega di controparte; si intrattenga con i testimoni sulle circostanze oggetto del procedimento al fine di ottenere deposizioni compiacenti; rifiuti, senza giustificazione, il pagamento delle spese e competenze liquidate in sentenza, richiesto dalla parte soccombente non quantifichi le ulteriori competenze maturate ma intimi atto di precetto al fine di accrescere i propri compensi, e benché a conoscenza dell’avvenuto pagamento, senza aver ricevuto incarico in tal senso, e utilizzando un mandato firmato in bianco, intimi atto di precetto ai danni del debitore adempiente. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi quattro). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Taranto, 21 ottobre 1999).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. PAURI), sentenza del 29 maggio 2003, n. 108

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 108 del 29 Maggio 2003 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Taranto, delibera del 21 Ottobre 1999 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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