Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Rapporti con i magistrati – Espressioni sconvenienti ed offensive – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, in violazione degli artt. 5 co.1, 6 co.1, 20 co.1, 29 e 53 co.1 c.d.f., il professionista che utilizzi espressioni sconvenienti ed offensive, dirette consapevolmente ad insinuare, nei confronti dei colleghi, la esistenza di condotte illecite e, nei confronti del giudice, la violazione del fondamentale dovere di imparzialità nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecce, 28 maggio 2005).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 15 dicembre 2006, n. 152

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 152 del 15 Dicembre 2006 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Lecce, delibera del 28 Maggio 2005
abc, Giurisprudenza CNF

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