Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, in violazione degli artt. 5 co.1, 6 co.1, 20 co.1, 29 e 53 co.1 c.d.f., il professionista che utilizzi espressioni sconvenienti ed offensive, dirette consapevolmente ad insinuare, nei confronti dei colleghi, la esistenza di condotte illecite e, nei confronti del giudice, la violazione del fondamentale dovere di imparzialità nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecce, 28 maggio 2005).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 152 del 15 Dicembre 2006 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Lecce, delibera del 28 Maggio 2005
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