Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che ometta di provvedere al pagamento delle prestazioni procuratorie affidate al collega a nulla rilevando l’eventualità che il credito per le competenze richieste dal collega domiciliatario non fosse ancora liquido ed esigibile, e che ometta altresì di dare comunicazioni al cliente sull’esito della vertenza, a nulla rilevando il fatto che il cliente avesse cambiato indirizzo. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione della sospensione per mesi due). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Padova, 29 novembre 2001)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 14 luglio 2003, n. 214
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 214 del 14 Luglio 2003 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Padova, delibera del 29 Novembre 2001 (sospensione)
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