Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che ometta di provvedere al pagamento delle competenze professionali del collega associato nella difesa quale procuratore del domicialiatario. (Nella specie, in considerazione della non sussistente responsabilità in relazione ad un capo di incolpazione, la sanzione della sospensione per mesi due è stata sostituita dalla più lieve sanzione della censura). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Cagliari, 11 giugno 2003.
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DANOVI), sentenza del 17 gennaio 2005, n. 3
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 3 del 17 Gennaio 2005 (accoglie) (censura)- Consiglio territoriale: COA Cagliari, delibera del 11 Giugno 2003 (sospensione)
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