Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che ometta di adempiere al pagamento delle prestazioni procuratorie affidate al collega domiciliatario (non essendovi peraltro a vantaggio del dominus alcun beneficio excussionis verso il cliente). (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 5 ottobre 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. PETIZIOL), sentenza del 20 marzo 2003, n. 44
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 44 del 20 Marzo 2003 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 05 Ottobre 1998 (censura)
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