Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Omesse istruzioni al domiciliatario – Uso di espressioni sconvenienti ed offensive – Illecito deontologico – Sussiste.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante e in contrasto con i principi della deontologia forense l’avvocato che dopo aver incaricato quale suo procuratore extra districtum un altro professionista ometta, nonostante le richieste, di fornire istruzioni al collega e usi espressioni offensive e poco educate nei confronti dello stesso. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O di Viterbo, 21 gennaio 1997).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. CADDEO), sentenza del 14 novembre 2000, n. 149

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 149 del 14 Novembre 2000 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Viterbo, delibera del 21 Gennaio 1997 (censura)
Giurisprudenza CNF

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