Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Omesse informazioni, al dominus – Omessa trasmissione di documenti – Omessi chiarimenti al C.d.O. – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante ed in contrasto con i principi della deontologia forense l’avvocato che, dopo aver ricevuto l’incarico quale procuratore extra districtum da altro professionista, ometta di fornire informazioni e documenti al collega dominus, e dopo l’apertura del procedimento disciplinare ometta altresì di fornire chiarimenti al C.d.O sul suo comportamento. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per mesi due). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O di Torino, 28 ottobre 1999).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GALATI, rel. PETRECCA), sentenza del 20 dicembre 2000, n. 295

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 295 del 20 Dicembre 2000 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 28 Ottobre 1999 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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