Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l’avvocato che ometta costantemente di informare il collega dominus sulle procedure in corso, trattenga per oltre due anni somme avute in ragione del mandato e ometta altresì di dare comunicazione dell’accordo transattivo raggiunto. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Perugia, 28 giugno 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Franco), sentenza del 16 giugno 1999, n. 71
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 71 del 16 Giugno 1999 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Perugia, delibera del 28 Giugno 1996 (censura)
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