Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che ometta di informare il collega dominus dello stato delle cause a lui affidate e che assuma incarichi difensivi di parti aventi interessi contrapposti o di ex clienti. (Nella specie, essendo intervenuta l’assoluzione per uno dei due capi di imputazione, la sanzione della sospensione è stata ridotta da mesi otto a mesi tre per uno dei due professionisti condannati, mentre è stato assolto per mancanza di prove l’altro professionista). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 22 luglio 1993).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. BUCCICO), sentenza del 25 settembre 2000, n. 96
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 96 del 25 Settembre 2000 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 22 Luglio 1993 (sospensione)
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