Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Omesse informazioni al collega subentrante nella difesa – Omessa restituzione di documenti – Omesse informazioni al C.d.O. – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che ometta di dare informazioni al collega successivamente incaricato della difesa, non provveda alla restituzione dei documenti di causa e non dia chiarimenti al C.d.O. sul suo comportamento. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi quattro). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 20 novembre 2000).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. STEFENELLI), sentenza del 8 marzo 2002, n. 15

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 15 del 08 Marzo 2002 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 20 Novembre 2000 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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