Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che ometta di dare informazioni al collega successivamente incaricato della difesa, non provveda alla restituzione dei documenti di causa e non dia chiarimenti al C.d.O. sul suo comportamento. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi quattro). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 20 novembre 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. STEFENELLI), sentenza del 8 marzo 2002, n. 15
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 15 del 08 Marzo 2002 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 20 Novembre 2000 (sospensione)
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