Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di colleganza e correttezza a cui ciascun professionista è tenuto, l’avvocato che ometta di dare informazioni al collega corrispondente. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Padova, 6 luglio 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. SALIMBENE), sentenza del 29 maggio 2003, n. 113
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 113 del 29 Maggio 2003 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Padova, delibera del 06 Luglio 2000 (censura)
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