L’avvocato che ometta di prendere contatti con il collega sostituito nella difesa pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e colleganza a cui ciascun professionista è tenuto. (Nella specie è stato assolto il professionista che non era stato informato dal cliente del precedente conferimento dell’incarico ad altro collega). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Sondrio, 22 novembre 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. RUGGIERI), sentenza del 13 maggio 2002, n. 57
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 57 del 13 Maggio 2002 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: COA Sondrio, delibera del 22 Novembre 2000
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