Pone in essere un comportamento deontologicamente corretto l’avvocato che, agendo giudizialmente verso un collega ometta, ex art. 23 c.d.f., di dare comunicazione al C.d.O. per il tentativo di conciliazione ove l’azione sia a carattere penale e sia stata iniziata per un reato ricorribile d’ufficio, non assoggettabile a conciliazione; il vincolo di colleganza, infatti, non può spingersi fino a invalidare il fondamentale dovere di fedeltà nella tutela degli interessi dei clienti e di una corretta esecuzione del mandato. (Nella specie è stato assolto il professionista a cui era stata inflitta la sanzione della censura). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Castrovillari, 30 maggio 2002)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. BASSU), sentenza del 21 luglio 2003, n. 230
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 230 del 21 Luglio 2003 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: COA Castrovillari, delibera del 30 Maggio 2002 (censura)
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