Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Obbligo di garantire il pagamento al collega – Omesso pagamento – Omesse informazioni al C.d.O. – Illecito deontologico – Sussiste.

Pone in essere un comportamento che viola i fondamentali principi deontologici l’avvocato che conferisca a un professionista l’incarico di rappresentarlo e difenderlo in un procedimento giudiziale e che ometta di corrispondere al collega le spese, competenze ed onorari richiestigli e inoltre non fornisca al C.d.O. i chiarimenti richiesti. (Nella specie è stata confermata la sanzione disciplinare della sospensione per mesi 2). (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma 1 luglio 1999).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. CADDEO), sentenza del 4 novembre 2000, n. 132

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 132 del 04 Novembre 2000 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 01 Luglio 1999 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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