Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Obbligo di garantire il pagamento al collega – Omesso pagamento – Illecito deontologico – Sussiste.

Pone in essere un comportamento che viola il dovere di colleganza l’avvocato che conferisca ad un professionista l’incarico di collaborare alla difesa di un proprio cliente e non si adoperi per garantire il pagamento del compenso e che non risponda alla richiesta di inviare un fondo spese inoltrata dal collega. (Nella specie è stata confermata la sanzione disciplinare dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ferrara, 18 aprile 1997).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. CRICRI’), sentenza del 28 dicembre 1999, n. 278

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 278 del 28 Dicembre 1999 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Ferrara, delibera del 18 Aprile 1997 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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