Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Obbligo di garantire il pagamento al collega domiciliatario – Omesso pagamento – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento che viola il dovere di colleganza l’avvocato che conferisca ad un professionista vari incarichi di domiciliazione e non si adoperi per garantire il pagamento del compenso nonostante i ripetuti solleciti inoltrati dal collega. (Nella specie il riconoscimento del proprio obbligo da parte dell’incolpato ha portato a ridurre la sanzione disciplinare della sospensione di mesi tre con quella dell’avvertimento). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bolzano, 8 maggio 1998).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. BONZO), sentenza del 28 dicembre 1999, n. 280

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 280 del 28 Dicembre 1999 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Bolzano, delibera del 08 Maggio 1998 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment