Va esclusa la responsabilità disciplinare del professionista che, indirizzando la corrispondenza alla cliente del collega avversario, abbia ritenuto sussistente, indotto dalla natura “professionale” di società immobiliare rivestita dalla medesima, la ricorrenza di “casi particolari” che l’art. 27, comma 2° del codice deontologico, prevede come eccezione alla regola dettata dal primo comma dello stesso articolo. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bolzano, 12 maggio 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. EQUIZZI), sentenza del 25 settembre 2002, n. 154
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 154 del 25 Settembre 2002 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Bolzano, delibera del 12 Maggio 2000
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