Va esclusa la sussistenza di un obbligo deontologico alla informale comunicazione dell’esito della sentenza, a nulla rilevando che la cancelleria abbia o meno notificato alle parti il biglietto di cancelleria contenente il dispositivo della sentenza, essendo questo atto d’ufficio non certo riconducibile al professionista che, invece, può senz’altro notificare copia della sentenza esecutiva e del precetto alla controparte soccombente, non ravvisandosi alcuna norma che imponga di informare il difensore avversario dell’intenzione di intraprendere un’azione esecutiva laddove non vi sia richiesta in tal senso. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 19 novembre 2007)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BASSU), sentenza del 18 maggio 2009, n. 40
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 40 del 18 Maggio 2009 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 19 Novembre 2007
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