Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che accetti e finalizzi il mandato professionale ricevuto in sostituzione di altro collega senza darne a quest’ultimo preventiva comunicazione, non rilevando la circostanza che la parte assistita fornisca assicurazioni in ordine all’intervenuta revoca del mandato al precedente difensore. Il comportamento positivo o omissivo della parte patrocinata, invero, non assolve il professionista dal dovere di diretta e preventiva informazione nei riguardi del collega sostituito, onere che integra vera e propria condizione per l’assunzione dell’incarico. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Palermo, 14 maggio 2009).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 199 del 13 Dicembre 2010 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 14 Maggio 2009
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