Benché non sia dubbio che costituisca illecito disciplinare il mancato pagamento delle spettanze ad un collega che abbia prestato la propria opera in sostituzione del dominus, così come previsto dall’art. 30 C.D.F., la circostanza che l’incolpato abbia adempiuto, seppure con ritardo, ai propri obblighi pecuniari (nella specie, in occasione del tentativo di conciliazione esperito presso il COA) va tenuta nella dovuta considerazione al fine di ridurre, in parziale accoglimento del ricorso, la comminata misura della censura nella più mite sanzione dell’avvertimento. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catania, 14 dicembre 2004)
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. SICA), sentenza del 31 dicembre 2008, n. 245
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 245 del 31 Dicembre 2008 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Catania, delibera del 14 Dicembre 2004
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