L’avvocato che ometta di provvedere al pagamento delle prestazioni procuratorie affidate al collega pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante perché lesivo dei principi di correttezza e colleganza propri della classe forense. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Modena, 9 luglio 1996)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. SGROMO), sentenza del 28 ottobre 1999, n. 183
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 183 del 28 Ottobre 1999 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Modena, delibera del 09 Luglio 1996 (avvertimento)
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