L’avvocato che non mantenga fede agli impegni professionali assunti e soprattutto che, quale procuratore domiciliatario di un collega, ometta di dare a questo informazioni e di restituire atti e documenti, pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante. (Nella specie è stata considerata congrua la sanzione della censura). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisone C.d.O. di Roma, 22 luglio 1994).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Tizzani), sentenza del 27 maggio 1997, n. 65
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 65 del 27 Maggio 1997 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 22 Luglio 1994 (censura)
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