Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che ostacoli l’esercizio dell’attività del collega di studio con atteggiamenti non ispirati a correttezza e lealtà, a nulla rilevando l’eventualità che fossero stati conseguenza del comportamento scorretto del collega stesso. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Venezia, 9 giugno 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. PETIZIOL), sentenza del 28 novembre 2000, n. 216
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 216 del 28 Novembre 2000 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 09 Giugno 1997 (censura)
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