Rapporti con i colleghi – Espressioni sconvenienti ed offensive – Missive contenenti giudizi negativi sull’attività svolta – Ipotesi di insussistenza.

Pone in essere un comportamento deontologicamente corretto l’avvocato che, relativamente ad un giudizio di separazione, nella qualità di parte e non di difensore di se stesso, esprima in missive giudizi negativi sul comportamento dell’avvocato di controparte. (Nella specie l’avvocato è stato ritenuto disciplinarmente non responsabile proprio in quanto egli aveva agito nell’esprimere giudizi negativi sul collega non in qualità di avvocato difensore di se stesso, ma come semplice parte del procedimento, anche se in una missiva si era firmata utilizzando il titolo di procuratore legale). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Padova, 3 novembre 1997).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. GRIMALDI), sentenza del 28 aprile 2004, n. 122

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 122 del 28 Aprile 2004 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: COA Padova, delibera del 03 Novembre 1997
Giurisprudenza CNF

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