Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Espressioni sconvenienti ed offensive – Illecito deontologico – Ipotesi di insussistenza.

Pone in essere un comportamento deontologicamente corretto l’avvocato che nei confronti di un collega usi espressioni di critica e di cruda riflessione per esprimere il disappunto per una iniziativa giudiziaria corretta ma ritenuta ingiusta. (Nella specie è stato assolto l’avvocato che, in reazione ad una iniziativa giudiziaria dei colleghi, aveva pronunciato la frase:”ma questa cos’è, una estorsione?”). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Modena, 2 aprile 2001)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. GRIMALDI), sentenza del 15 settembre 2003, n. 249

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 249 del 15 Settembre 2003 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: COA Modena, delibera del 02 Aprile 2001
Giurisprudenza CNF

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