Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Espressioni sconvenienti ed offensive – Illecito deontologico – Insussistenza.

Non pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che, nell proprie deduzioni difensive, asserisca che «(…) il legale avversario ignora poi completamente (o finge di ignorare) la legislazione vigente», trattandosi di una frase che corrisponde ad un modello retorico ricorrente, con cui si intende sottolineare non già l’ignoranza altrui, quanto l’evidente fallacia dell’argomento difensivo sorretto dall’omessa considerazione di un aspetto decisivo, la cui ignoranza non può altro che essere finta tanto esso è evidente. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Brescia, 13 giugno 2005)

Consiglio Nazionale Forense (pres. Perfetti, rel. Perfetti), sentenza del 5 aprile 2008, n. 9

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 9 del 05 Aprile 2008 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Brescia, delibera del 13 Giugno 2005
abc, Giurisprudenza CNF

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