Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Espressioni sconvenienti ed offensive – Illecito deontologico

Il professionista, benché pienamente libero di esprimere il proprio pensiero manifestandolo con fermezza sia negli scritti sia negli interventi difensivi, non deve minimamente intaccare la dignità e la professionalità del collega di controparte. Pone pertanto in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l’avvocato che abbia sottoscritto un atto formato dal proprio cliente contenente l’accusa, nei confronti dei colleghi di controparte, di avere assunto un comportamento esplicitamente configurato come concorso in un presunto reato di falso, trattandosi di affermazioni che, non avendo alcuna relazione con l’esercizio del diritto di difesa, integrano l’illecito che la norma deontologica (art.20) configura allorquando, come nella specie, viene fatto uso di espressioni sconvenienti o offensive, in sintonia con quanto previsto dall’art. 88 c.p.c. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Brescia, 25 maggio 2004)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. EQUIZZI), sentenza del 15 aprile 2008, n. 12

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 12 del 15 Aprile 2008 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Brescia, delibera del 25 Maggio 2004
abc, Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment