Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Espressioni sconvenienti ed offensive – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che in missive rivolte agli ordini e a terzi usi espressioni sconvenienti, offensive e denigratorie nei confronti del collega. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi due nei confronti dell’avvocato che aveva diffuso missive contenenti espressioni e deduzioni atte a denigrare e mettere in cattiva luce un collega). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 18 febbraio 2002)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 11 marzo 2004, n. 37

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 37 del 11 Marzo 2004 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 18 Febbraio 2002 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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