Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che usi espressioni offensive e sprezzanti nei confronti del collega avversario; l’avvocato, infatti deve elevarsi al di sopra del processo al quale deve dare un contributo tecnico per la soluzione in diritto, moderando però la passione entro i limiti invalicabili dell’educazione e del rispetto della personalità del collega. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso in riassunzione avverso decisione C.N.F., 23 ottobre 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. PAURI), sentenza del 24 ottobre 2003, n. 299
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 299 del 24 Ottobre 2003 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Parma, delibera del 03 Ottobre 1997 (avvertimento)
0 Comment