Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Espressioni sconvenienti ed offensive – Carattere obiettivamente offensivo – Illecito deontologico – Sussistenza.

Il carattere obbiettivamente offensivo dell’espressione usata dal professionista nell’ambito di uno scritto difensivo integra, anche se non voluto, gli estremi dell’illecito disciplinare, allorché l’azione in cui si è sostanziato debba ritenersi certamente volontaria. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Chieti, 15 maggio 2007).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Lanzara), sentenza del 27 ottobre 2008, n. 136

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 136 del 27 Ottobre 2008 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Chieti, delibera del 15 Maggio 2007
abc, Giurisprudenza CNF

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