Violano l’art. 20 del c.d.f. le espressioni usate dal professionista che rivestano un carattere obiettivamente sconveniente ed offensivo e che si situino ben al di là del normale esercizio del diritto di critica e di confutazione delle tesi difensive dell’avversario, per entrare nel campo, non consentito dalle regole di comportamento professionale, del biasimo e della deplorazione dell’operato dell’avvocato della controparte, dovendo peraltro ritenersi implicito l’“animus iniuriandi” nella libera determinazione di introdurre quelle frasi all’indirizzo di un altro difensore in una lettera ed in un atto difensivo. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trento, 25 settembre 2006).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. ALLORIO), sentenza del 21 dicembre 2009, n. 185
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 185 del 21 Dicembre 2009 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Trento, delibera del 25 Settembre 2006
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