Violano il dettato dell’art. 20 del codice deontologico ed arrecano disdoro alla dignità e professionalità del destinatario le espressioni usate dal professionista che manifestino un atteggiamento denigratorio e irridente tale da determinare offesa nei confronti del collega, non essendo consone alla lealtà, alla correttezza ed al decoro formale e sostanziale che devono sempre contraddistinguere colui che esercita la professione forense. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trento, 16 luglio 2007)
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. D’INNELLA), sentenza del 18 maggio 2009, n. 30
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 30 del 18 Maggio 2009 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Trento, delibera del 16 Luglio 2007
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