Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che in atti difensivi usi espressioni offensive nei confronti di colleghi componenti del consiglio dell’ordine. (Nella specie in considerazione delle circostanze oggettive, relative all’asprezza del giudizio, e di quelle soggettive, relative alla personalità dell’incolpato, la sanzione della sospensione per mesi due è stata sostituita dalla più lieve sanzione della censura). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catanzaro, 8 dicembre 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. LUBRANO), sentenza del 18 maggio 2004, n. 129
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 129 del 18 Maggio 2004 (accoglie) (censura)- Consiglio territoriale: COA Catanzaro, delibera del 08 Dicembre 2002 (sospensione)
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