Il professionista forense, nell’esercizio del supremo diritto di difesa, può esprimere il proprio pensiero manifestandolo con fermezza, tanto negli scritti quanto negli interventi orali, purchè non usi frasi ingiuriose tali da intaccare la dignità e il decoro della controparte e del suo difensore; pertanto pone in essere un comportamento deontologicamente corretto l’avvocato che, nell’interesse del proprio assistito, minimizzi l’operato del collega per contrastare è limitare la liquidazione degli onorari richiesti, a suo parere eccessivi e non motivati da una nota dettagliata. (Nella specie è stato accolto il ricorso e assolto l’avvocato cui era stata inflitta la sanzione della censura). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecce, 8 aprile 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. BONZO), sentenza del 14 luglio 2003, n. 219
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 219 del 14 Luglio 2003 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: COA Lecce, delibera del 08 Aprile 2000 (censura)
0 Comment