Pone in essere un comportamento deontologicamente corretto l’avvocato che pur esprimendo apprezzamenti negativi sulle capacità e la competenza del collega di controparte, lo faccia non per la volontà di arrecare offesa al collega ma per l’esigenza difensiva di rimarcare e motivare, sia pure in tono particolarmente polemico, le ragioni del dissenso, già precedentemente espresso, relativamente alla legittimità del ricorso presentato dalla controparte. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 22 aprile 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. STEFENELLI), sentenza del 20 febbraio 2003, n. 2
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 2 del 20 Febbraio 2003 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 22 Aprile 1999
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