Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Espressioni offensive – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che usi espressioni offensive e sprezzanti nei confronti del collega avversario, poste in essere in modo gratuito ed arbitrario. (il CNF, nella specie, ha ritenuto di ravvisare l’elemento soggettivo dell’animus iniurandi nel fatto che l’incolpato, lungi dal manifestare il proprio pensiero limitandosi all’uso, in un atto difensivo, di espressioni forti e caratterizzate da una certa attinenza con l’oggetto della controversia, ha deliberatamente e gratuitamente leso l’onore, il decoro e la dignità professionale della classe forense e del collega avversario pronunziando nei confronti di quest’ultimo la frase «Non dica stupidaggini», relativa a quanto il contraddittore affermava nella elaborazione della sua linea di difesa). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. Chieti, 31 ottobre 2006).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. FLORIO), sentenza del 31 dicembre 2007, n. 278

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 278 del 31 Dicembre 2007 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Chieti, delibera del 31 Ottobre 2006
abc, Giurisprudenza CNF

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