Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che usi espressioni offensive e minacciose nei confronti dell’intero consiglio dell’ordine e di un collega. (Nella specie, anche in considerazione del ravvedimento e dei particolari problemi personali la sanzione della sospensione per dodici mesi è stata ridotta alla sanzione della sospensione per mesi due). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Avellino, 26 ottobre 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. CADDEO), sentenza del 7 ottobre 2000, n. 108
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 108 del 07 Ottobre 2000 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Avellino, delibera del 26 Ottobre 1998 (sospensione)
0 Comment