Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l’avvocato che quereli un collega omettendo di darne la prescritta preventiva comunicazione al C.d.O., così negando la possibilità dell’esperimento del tentativo di conciliazione, e che nei rapporti con la controparte ponga in essere molteplici azioni giudiziali (atti di precetto) facendo della esecuzione immediata un metodo di lavoro atto più che alla salvaguardia degli interessi dei clienti ad un proprio tornaconto personale. (Nella specie al professionista che intimava atti di precetto addirittura il giorno successivo alla lettura del dispositivo della sentenza è stata inflitta la sanzione della sospensione per mesi tre in sostituzione della sospensione per mesi sei). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Genova, 15 luglio 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. BONZO), sentenza del 5 marzo 2001, n. 30
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 30 del 05 Marzo 2001 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Genova, delibera del 15 Luglio 1999 (sospensione)
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