Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi e con i magistrati – Uso strumentale e pretestuoso dello strumento ricusatorio – Dovere di dignità e decoro – Violazione

Va irrogata la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione forense per la durata di mesi sei, in luogo di quella più ridotta per mesi quattro comminata dal COA, al professionista che pervicacemente abbia fatto ricorso allo strumento della ricusazione adducendo motivazioni palesemente pretestuose, così denotando, nel quadro di un preordinato disegno teso solo a paralizzare il corso delle procedure esecutive avviate contro i clienti, assoluta insensibilità al rispetto dei canoni di dignità e decoro reiteratamente violati. (Accoglie parzialmente il ricorso del P.G. avverso decisione C.d.O. di Roma, 8 marzo 2007)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. Stefenelli), sentenza del 31 dicembre 2008, n. 258

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 258 del 31 Dicembre 2008 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 08 Marzo 2007
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment